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Lo Statuto

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ALLEGATO "A" DELL'ATTO REP. 15014/2691

STATUTO DEL "CLUB UNESCO" DI CUNEO

TITOLO I
DENOMINAZIONE -SEDE- SCOPO
ARTICOLO 1
E' costituita l'Associazione
"CLUB UNESCO di CUNEO"

ARTICOLO 2

Il Club ha sede in Cuneo, attualmente in via Bassignano, numero 43 (quarantatre).
Mediante deliberazione del Consiglio Direttivo il Club potrà trasferire la sede legale nell’ ambito del medesimo Comune.

ARTICOLO 3


Il Club non ha scopo di lucro si propone: a) di diffondere i principi del la comprensione internazionale conformemente agli ideali dell’ UNESCO e delle altre Istituzioni specializzate dalle Nazioni Unite;

b) di promuovere la conoscenza e la diffusione dei principi affermati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;

c) di contribuire alla formazione civica e socio-culturale dei suoi membri aiutandoli a comprendere i problemi di un mondo in continua evoluzione nel campo scientifico, tecnologico, economico e sociale e a prepararsi ad assumere le proprie responsabilità nei confronti della comunità locale, nazionale ed internazionale;

d) di prendere iniziative atte a facilitare tra i soci la conoscenza dei vari paesi e regioni attraverso incontri, viaggi, scambi culturali e con iniziative che possano avvicinare persone, gruppi e popoli di diverse nazionalità;

e) di promuovere la costituzione di gruppi per lo studio approfondito dei problemi culturali, sociali, economici e sviluppo che interessano l'Italia e altri paesi del mondo;

f ) di partecipare alle campagne mondiali e ad altre iniziati a carattere educativo, sociale e culturale sostenute dal l'UNESCO e da altre Associazioni ed organismi, anche internazionali, con finalità analoghe o complementari.

Peraltro, il Club potrà svolgere qualsiasi attività funzionale o connessa con il perseguimento dei propri compiti, ovvero effettuare tutte le operazioni economiche - ivi compreso qualsiasi operazione bancaria, l'accensione di mutui e XXXXX altri finanziamenti, la prestazione delle relative garanzie, la stipulazione di contratti di leasing od altro – comunque ritenute dagli organi sociali necessarie od utili alla realizzazione delle finalità associative.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 4

Il Club è composto dai soci che si distinguono in:

a) ordinari: coloro la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo;

b) fondatori: quei soci ordinari che hanno partecipato all'atto costitutivo del "Club Unesco" di Cuneo;

c) onorari: coloro che contribuiscono in modo notevole alla realizzazione degli scopi e delle attività del Club. I soci onorari possono partecipare alle riunioni del Consiglio Di rettivo;

d) benemeriti: coloro che provvedano al sostegno morale e contribuiscano con versamenti in denaro o altri beni all'incremento del patrimonio del Club.

ARTICOLO 5


I soci onorari e benemeriti sono designati dalla Assemblea dei soci.

ARTICOLO 6

I soci ordinari sono tenuti a versare la quota di associazione che viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

I soci elaborano i programmi nell'ambito degli scopi del Club, secondo le direttive date dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo deve costantemente essere informato di ogni iniziativa ed approvare i relativi movimenti finanziari.

ARTICOLO 8

La qualità di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota o per espulsione decisa dell'Assemblea dei soci per gravi motivi.

TITOLO III

ORGANI

ARTICOLO 9

Gli organi del Club sono:

a) il Presidnte;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l'Assemblea Generale;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.


ARTICOLO 10

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale dei soci, a maggioranza assoluta dei votanti. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Egli rappresenta il Club, presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente assume, in caso di necessità, i provvedimenti anche di competenza del Consiglio Direttivo, salva ratifica da richiedersi nella successiva riunione al Consiglio Direttivo stesso.
Nessun compenso è dovuto al Presidente.

ARTICOLO 11

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti tra i soci a scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci, a maggioranza semplice. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; essi sono revocabili in ogni momento con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto assembleare.
In caso di dimissioni di uno o più consiglieri fino ad un massimo della metà dei componenti il Consiglio, questo rimanein carica fino alla prossima Assemblea Generale.
In ogni altro caso, il Consiglio convoca immediatamente l'Assemblea Generale per deliberare in merito. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Il Consiglio si riunisce nella sede associativa in seduta ordinaria almeno una volta al mese e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti in seduta straordinaria.
La convocazione si fa con avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, o, nel caso di urgenza, con preavviso anche telefonico di ventiquattro ore. Il Consiglio deve intendersi costituito validamente quando siano presenti tutti i suoi membri, ancorché non sia stato convocato nelle forme stabilite.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio e, salvo quanto qui altrimenti disposto, il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale non oltre il mese di aprile di ogni anno;

b) stabilire l'importo della quota sociale;

c) eleggere, fra i suoi componenti, un Vice Presidente che sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza, un segretario, uno o più vice segretari e un tesoriere.
Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 13

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito_ libro, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 14

L’Assemblea Generale degli Associati è composta da tutti i soci ordinari.
L'Assemblea Generale è l'organo deliberativo del Club con competenza generale salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto.
Essa esercita inoltre una funzione di controllo sugli Organi esecutivi del Club.

ARTICOLO 15

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, spedita a ciascun socio. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, esso deve essere spedito almeno dieci giorni liberi prima della data stabilita per l'adunanza stessa.

ARTICOLO 16

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo e preventivo e per il rinnovo delle cariche sociali.
L'Assemblea Generale può essere convocata in via straordinaria su iniziativa del Presidente e su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei soci ordinari.
L'Assemblea Generale inoltre delibera sugli atti di straordinaria amministrazione, sulle proposte delle modifiche statutarie, gli indirizzi e direttive generali del Club e sulla adesione ad altre associazioni aventi fini analoghi o complementari, o ad eventuali Associazioni federative di iniziative analoghe, e su tutto quanto altro è demandato ad essa per legge o per statuto.
La riunione per l'elezione del Presidente è presieduta dal Presidente uscente.

ARTICOLO 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci ordinari. I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta. anche in calce all'avviso di convocazione da altri soci che non siano membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei revisori o legati al Club da vincolo di lavoro retribuito.
Ogni socio non può essere portatore più di due deleghe.

ARTICOLO 18

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ordinari ed in seconda convocazione con la presenza dei due quinti.

ARTICOLO 19

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.
E' richiesta la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto per le deliberazioni aventi per oggetto le proposte di modifica dello statuto e lo scioglimento del Club.
Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 20

Delle adunanze dell'Assemblea viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato di volta in volta dall'Assemblea, ed eventualmente dagli scrutatori.

ARTICOLO 21

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre revisori eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti. Il Collegio rimane in carica per la stessa durata del Consiglio ed è rieleggibile.

ARTICOLO 22

Il Collegio dei Revisori, ha il compito di controllare l'amministrazione del Club e di redigere una relazione accompagnatoria del bilancio annuale.

TITOLO IV

LIBRI SOCIALI

ARTICOLO 23

Il Club avrà i seguenti libri:

  • Libro degli Associati;
  • Libro dei verbali dell'Assemblea Generale;
  • Libro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori;
  • Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
  • Libro Cassa;
  • Libro degli Inventari;
  • tutti tenuti a cura del segretario del Club.


TITOLO V

PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 24

Il patrimonio del Club è costituito:

  1. dalle quote sociali;
  2. dalle sottoscrizioni;
  3. da ogni. altra entrata, ivi compresi contributi di Enti pubblici e privati, che concorra ad incrementare l'attivo sociale.


ARTICOLO 25

L'esercizio finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 26

Le entrate si dividono in ordinarie e straordinarie:

  • le entrate ordinarie sono costituite dalle quote versate dai soci ordinari;
  • sono straordinarie tutte le entrate diverse da quelle ordinarie.


ARTICOLO 27

Le entrate ordinarie e straordinarie appartengono interamente al Club.

ARTICOLO 28

Tutte le attività che comportino l'uso di fondi della cassa del Club devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo e le richieste devono essere accompagnate da un preventivo dettagliato.
A spesa avvenuta sarà necessario presentare rendiconto dettagliato corredato dalle relative documentazioni.

ARTICOLO 29

In caso di scioglimento del Club, il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni analoghe, in conformità delle deliberazioni assembleari.

ARTICOLO 30

La cognizione delle controversie sociali tra i soci, tra questi ed il Club o i suoi organi è devoluta alla cognizione di un Collegio arbitrale composto di tre soci ordinari del Club, da nominarsi uno per ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo dai primi due o, in difetto, dal Presidente del Club, secondo le vigenti norme consuetudinarie.
Il Collegio giudicherà inappellabilmente, "ex bono et aequo”, senza formalità di procedura.

TITOLO VI

RINVIO

ARTICOLO 31

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.




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Last modified 01-04-2008 22:43
 

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